Esempio ricorso per chi ha partecipato(Word)

 

Esempio ricorso per chi non ha partecipato(Word)

 

Tratto dal sito http://www.uniconsum.it  

 

Prefettura deve ascoltare il multato!

Una sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di ascoltare la parte che ne abbia fatto richiesta e che l'inosservanza di tale obbligo costituisce un vizio procedurale che rende illegittima l'ingiunzione.
Pertanto in caso di contravvenzioni stradali se nel ricorso inoltrato al Prefetto si chiede espressamente di essere ascoltati, tale richiesta non può essere ignorato irrogando automaticamente la relativa ingiunzione di pagamento, perchè essa può essere oggetto di ricorso al Giudice di Pace (entro 30 giorni) chiedendone l'annullamento.

 

 

Ricorso generico motivato

Entro 60 giorni dalla contestazione o notifica di una violazione delle norme del Codice della strada, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta - nei casi consentiti - è prevista la possibilità di ricorrere al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. 

Il ricorso va presentato all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore (ad esempio Vigili urbani, Polizia stradale ecc.), oppure può essere inviato agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzandolo al Sig. Prefetto. 

L'organo accertatore, nei trenta giorni successivi, trasmetterà al Prefetto il ricorso, accompagnato dalle proprie osservazioni. 

Con il ricorso al Prefetto possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Nel caso in cui il ricorso venga respinto, il Prefetto ordina il pagamento nel limite non inferiore al doppio del minimo previsto per le violazioni contestate. 

 

Il ricorso può essere, ad esempio, proposto nei seguenti casi:

i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione;

manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione; manca l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);

manca l'indicazione della norma violata

notifica fuori termine, se la multa viene notificata trascorsi i 150 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione.

 

Oltre a questi motivi "formali", si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali:  

mancanza di un segnale;

fatto svoltosi diversamente da quanto descritto;

errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt'altro luogo (eventualmente allegando dichiarazioni di testimoni od indicando altre prove).

E' bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla "fiducia preferenziale" che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali.  

 

Facsimile del ricorso  

 

Il Prefetto deve emettere la propria decisione nel termine complessivo di 90 giorni dalla ricezione del ricorso. 

Se l'ordinanza-ingiunzione con la quale respinge il ricorso viene emessa dopo tale termine, essa è invalida. Tuttavia tale invalidità dovrà essere fatta valere con un successivo e specifico ricorso, senza attendere l’avvio della fase esecutiva (cartella esattoriale), poiché in quella sede non sarà più possibile utilizzare questo motivo di impugnativa.  

 

In alternativa al ricorso al Prefetto è sempre possibile, in qualunque fase del procedimento, il ricorso/opposizione al Giudice di pace competente per il luogo della commessa violazione. 

Si consiglia, in caso di ricorso al Giudice di Pace, di prendere contatto con la Cancelleria competente, cioè quella del luogo dove è stata commessa la violazione, per avere indicazioni circa le modalità di presentazione del ricorso ed evitare così irregolarità che potrebbero comportarne l'inammissibilità (di regola non è consentita la presentazione del ricorso al Giudice di pace per posta con raccomandata a.r., ma occorre depositarlo presso la cancelleria). 

L'opposizione può essere proposta anche quando sia stata disposta una "sanzione amministrativa accessoria" (sospensione patente, sospensione carta di circolazione, ecc.) e può riguardare sia la sanzione nel suo insieme che la sola sanzione accessoria, anche quando il "pagamento in misura ridotta" sia già stato eseguito. 

Può essere oggetto di ricorso davanti al Giudice di pace anche il provvedimento con il quale il Prefetto ha respinto il ricorso presentatogli in precedenza.
L'opposizione davanti al Giudice di pace non determina sospensione dell'esecuzione del provvedimento, a meno che questa non sia stata espressamente richiesta in base a "gravi motivi" ed il Giudice non la disponga con propria ordinanza. Il ricorso al Giudice di pace, nel temine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento oggetto del ricorso, si propone in carta semplice, allegando il provvedimento impugnato; non è necessaria l'assistenza di avvocato o procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice. Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate.

Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto, sia per l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.
Il Giudice di pace accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierla solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione. Gli atti del giudizio sono esenti da tasse od imposte, ma in caso di rigetto sono a carico del ricorrente le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte. La sentenza del Giudice di pace è appellabile solo in Corte di Cassazione.


Nel caso in cui, invece, la contravvenzione riguardi un veicolo già venduto ad altri al momento della violazione, può essere sufficiente l'invio all'autorità che ha emesso il verbale di una segnalazione con fotocopia della dichiarazione di vendita autenticata dal notaio o della documentazione di avvenuta presentazione al Pubblico registro Automobilistico o alla Motorizzazione Civile della pratica di trasferimento di proprietà. In questo caso l'autorità deve infatti provvedere all'autoannullamento della contravvenzione, rinnovando il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'effettivo proprietario.

 

Se la targa è sbagliata il verbale non vale!
 

Notificando una contravvenzione il vigile ha sbagliato a scrivere il numero di targa?
Fate subito ricorso, non pagherete la multa.


Che cosa fare?

Bisogna fare ricorso al prefetto, inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 60 giorni dal ricevimento della notifica.

La raccomandata deve contenere:

una lettera con i motivi per cui fate ricorso
una fotocopia del verbale
una fotocopia del libretto di circolazione (sul quale è indicato il numero di targa)